Prestiti

Prestiti d’onore, ripartite le risorse del Fondo Integrativo

Ricordiamo che in Gazzetta Ufficiale è stato recentemente pubblicato (29 agosto 2012) il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che approva la ripartizione delle risorse del fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio per l’annualità 2011, tra tutte le regioni del Paese. Risorse che ammontano a oltre 98 milioni di euro, e che possono essere destinate a alloggi, alla spesa e alla borsa di studio per studenti provenienti da Paesi poveri.

Istituito con la l. 390/1991 recante “norme sul diritto agli studi universitari”, il fondo prevede risorse ripartite sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2011, recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4, della Legge 2 dicembre 1991, n. 390”.

Questa la ripartizione stabilita dal DPCM del 31 maggio 2012 (in euro):

Abruzzo 2.004.485,06

Basilicata 836.478,82

Calabria 4.038.439,49

Campania 3.505.750,23

Emilia-Romagna 13.352.851,86

Friuli-Venezia Giulia 2.796.649,91

Lazio 10.832.566,40

Liguria 1.997.840,98

Lombardia 9.955.333,90

Marche 4.273.332.65

Molise 263.607,85

Piemonte 7.923.740,63

Puglia 5.401.281,38

Sardegna 4.848.691,88

Sicilia 9.773.210,95

Toscana 8.579.733,30

Umbria 2.847.548,69

Valle d’Aosta 139.924,69

Veneto 5.207.933,32

Totale 98.579.402

Il totale si intende al netto delle risorse riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano, quantificate in complessivi euro 3.048.848.

Come stabilito dall’art. 1 del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 31 maggio 2012, infine, “I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle Regioni alla concessione di borse di studio di cui all’art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all’esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita’ stabilite dal decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”. Per la concessione delle borse di studio le Regioni utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni alla concessione di borse di studio e di prestiti d’onore nell’anno accademico successivo”.

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